Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/04/2022, n. 13342
Nella ricerca della reale o effettiva volontà contrattuale delle parti il criterio letterale va necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d’interpretazione e, in particolare, dei criteri dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta. Il primo di tali criteri previsto dall’art. 1369 c.c., consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta.